Mentre il settore della cultura italiana stava ancora ingoiando il boccone amaro o dolce (a seconda delle preferenze) delle controverse “Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d’uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali” del Ministro della cultura Sangiuliano, che rafforzano un diritto d’autore sui generis su opere d’arte di proprietà pubblica nel pubblico dominio, è sopraggiunta la famosa sentenza sul David di Michelangelo a creare scompiglio. Secondo il Tribunale fiorentino sarebbero “titolari del potere di invocare la tutela dell’immagine del bene stesso, sia i titolari del diritto di utilizzazione del bene, sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico dello stesso”. Si tratta di una considerazione che non era stata ancora fatta in simili sentenze o ordinanze, la cui introduzione potrebbe denotare l’insufficienza delle argomentazioni tradizionali in arsenale. Mentre questo accade in Italia, che cosa succede nel resto d’Europa? Spostando lo sguardo all’interno dell’Unione Europea, la normativa appare ancora lontana dall’essere armonizzata. Le regolamentazioni in essere oscillano come un pendolo tra sistemi di liberismo e altri di protezionismo. Giuditta Giardini
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